L'art. 23 cpv. 1 quarta frase LDDS (RS 142.20) punisce con la detenzione fino a sei mesi e con la multa sino a fr. 10 000.– “chiunque entra in Svizzera o vi risiede illegalmente”. Nei casi poco gravi si può infliggere anche solo una multa (art. 23 cpv. 1 ultima frase LDDS), che all'indigente potrà poi essere condonata dal Governo cantonale (art. 24 cpv. 2 LDDS). Si può prescindere da ogni pena, inoltre, ove lo straniero sia immediatamente respinto al confine (art. 23 cpv. 3 prima frase LDDS). Nella fattispecie non si può dire che l'interessato sia stato “immediatamente respinto al confine”.