Né la libertà di stampa garantisce la facoltà di acquisire informazioni trasgredendo norme penali. Nel caso specifico, per di più, difettano i requisiti di necessità e adeguatezza, giacché l'imputato avrebbe potuto assumere le medesime notizie entrando legalmente in Svizzera. Tutt'al più si può rinunciare a procedere per violazione dell'art. 23 LDDS, nell'ipotesi di un “respingimento” immediato, ove si tratti di clandestini con situazione personale difficile o privi di fissa dimora, vista l'impossibilità pratica del perseguimento. Non però nel caso in esame, pur tenendo conto dei motivi che hanno indotto l'imputato a delinquere. 3. L'art. 23 cpv.