{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-52_2000-08-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59048&nX40_KEY=4711464&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6992777dfdb3585e9f7208534416686c"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["17.1999.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.08.2000 17.1999.52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.08.2000 17.1999.52"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.08.2000 17.1999.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:28:08", "Checksum": "9c5dddb11304ed8d3629ec06fa9e2d57", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.08.2000 17.1999.52\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n8. Il parziale accoglimento del ricorso comporterebbe una suddivisione degli oneri processuali fra lo Stato e l'imputato, tanto in prima quanto in seconda sede (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP). Ci si attenesse a tale principio, però, in casi come quello odierno l'opposizione a un decreto di accusa risulterebbe sostanzialmente vanificata, giacché l'opponente si troverebbe a pagare oneri processuali pari alla riduzione della multa. Si ravvisano giusti motivi, dunque, per rinunciare al prelievo di spese, sia in primo sia in secondo grado. Tale soluzione appare tanto più giusta ove si pensi che in concreto le tesi giuridiche esposte nel ricorso per cassazione avrebbero potuto essere fatte valere già al pubblico dibattimento, cui il Procuratore pubblico non si è presentato. La parziale soccombenza dell'accusato, equivalente al grado di vittoria, non giustifica invece l'attribuzione di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Rimangono inoltre a carico dell'imputato gli oneri del decreto di accusa, la riduzione di pena non influendo apprezzabilmente sul loro ammontare.\nPer questi motivi,\npronuncia: I. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:\n1. ____________ è dichiarato autore colpevole di entrata illegale (art. 23 cpv. 1 in fine LDDS) per i fatti enunciati nel decreto di accusa emesso a suo carico dal Procuratore pubblico l'8 marzo 1999.\n2. ____________ è condannato a una multa di fr. 250.–, che dovrà essere pagata entro tre mesi. Decorso infruttuoso il termine, la multa sarà commutata in arresto (art. 49 n. 3 CP).\n3. La condanna sarà iscritta nel casellario giudiziale e verrà cancellata dopo un anno se la multa sarà stata pagata e se il condannato avrà tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP).\n4. La tassa di giustizia fr. 200.– e le spese di fr. 300.– relative al decreto di accusa sono poste a carico del condannato.\n5. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per la procedura di opposizione al decreto di accusa.\nII. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.\nIII. Intimazione:\n– Procuratore pubblico __________;\n– ____________, c/o avv. __________ o;\n– avv. __________;\n– Pretura del Distretto di Mendrisio Sud;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;\n– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente La segretaria\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}