{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-52_2000-08-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59048&nX40_KEY=4933328&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6992777dfdb3585e9f7208534416686c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.08.2000 17.1999.52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.08.2000 17.1999.52"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.08.2000 17.1999.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:44", "Checksum": "cb583a504b996680b0b137ad412a58ae", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.08.2000 17.1999.52\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ne) Si può convenire con l'interessato sul fatto che l'entrata illegale per qualche centinaia di metri oltre il confine (e per qualche ora soltanto) fosse, di per sé, un mezzo consono ad appurare la sorte di compagni di viaggio introdottisi di nascosto in Svizzera. Si può ammettere altresì che, in astratto, il diritto all'informazione del pubblico sul trattamento dei clandestini prevalesse – come rileva il Pretore – sul mero interesse dell'autorità amministrativa a controllare l'entrata di un cittadino estero (l'accusato) sul territorio nazionale. Il tutto dipende ancora, però, dalla questione di sapere se la violazione dell'art. 23 cpv. 1 LDDS fosse l'unico modo (o quanto meno l'unico modo serio) per poter riferire con cognizione di causa sull'esperienza che vivono gli irregolari penetrati in Svizzera, dal fermo di polizia fino al “respingimento”. Il Pretore evoca la possibilità di ottenere informazioni “di prima mano” (sopra, consid. c), confondendo però informazioni di prima mano ed esperienza diretta. Per raccogliere informazioni di prima mano sarebbe bastato che l'accusato interpellasse le persone rinviate in Italia dalle guardie svizzere. Il racconto di un testimone, tanto più se protagonista dell'accaduto, è – appunto – un dato di prima mano. E tali narrative, in particolare se molteplici e convergenti, sarebbero servite per il diritto all'informazione tanto quanto l'esperienza diretta del giornalista.\nf) Diverso sarebbe stato il caso qualora fosse stato reso verosimile che le persone rimandate in Italia rifiutano, per timore o per altri motivi, di rilasciare dichiarazioni sul trattamento ricevuto in Svizzera. Nemmeno l'interessato sostiene tuttavia una tesi del genere. Certo, il primo giudice accenna alla necessità di una “percezione immediata dell'esperienza così come era stata concepita dal giornalista”, ma così facendo egli identifica il mezzo con il fine. L'interesse legittimo – si ripete – consisteva nel rendere di pubblico dominio il modo in cui i clandestini provenienti dall'Italia sono fermati, identificati e riconsegnati alle autorità italiane. Non era invece quello – contrariamente a quanto asserisce l'accusato (osservazioni, punto 6 in principio) – di far sì che un giornalista potesse “vivere direttamente in prima persona le vicissitudini dei profughi”, a meno che tali vicissitudini non potessero essere rese note intervistando le persone rimandate in Italia. È vero che ciò sarebbe stato più laborioso e avrebbe fors'anche pregiudicato lo scoop. Ma – si ribadisce – l'interesse preminente era quello all'informazione del pubblico, non quello dell'effetto giornalistico. Sul fatto che l'illecito dell'accusato non era la sola via possibile per salvaguardare interessi preponderanti il ricorso del Procuratore pubblico si rivela pertanto fondato.\n6. L'accusato reputa paradossale che si proceda penalmente nei suoi confronti allorché si rinuncia a perseguire i profughi che si introducono clandestinamente in Svizzera (osservazioni, pag. 5 in fondo). Nella misura in cui sembra invocare una disparità di trattamento nell'illegalità, l'argomentazione manca però di consistenza. Non si vede in effetti perché costituirebbe una “contraddizione clamorosa” rinunciare all'apertura di procedimenti penali nei confronti di profughi manifestamente sprovvisti di mezzi (tanto meno alla luce dell'art. 31 n. 1 della convenzione sullo statuto dei rifugiati: RS 0.142.30) e non invece nei confronti di comuni cittadini stranieri, tutt'altro che indigenti. Ciò risponde del resto a evidenti criteri di opportunità (sul principio: DTF 120 IV 210 consid. 1).\n7. Ove accolga un ricorso, la Corte di cassazione e di revisione penale riforma essa medesima la sentenza impugnata se ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio (art. 296 cpv. 1 CPP). Nella fattispecie ciò è senz'altro il caso, in concreto non occorrendo alcun accertamento supplementare. Si tratta dunque di commisurare la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni di lui (art. 63 CP), come pure del movente e delle circostanze esterne, della sua determinazione, del modo di esecuzione del reato, della durata dell'illecito, di un'eventuale recidiva e così via (DTF 124 IV 47 consid. 2d e 120 IV 44 in alto con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 288 consid. 2a). Ora, dal profilo oggettivo l'accusato ha commesso un'infrazione lieve (“caso poco grave”: sopra, consid. 4), anche se il reato non può essere minimizzato al punto da apparire privo di qualsiasi rilevanza giuridica. Dal profilo soggettivo l'autore, che risulta incensurato, ha agito con determinazione e premeditazione (addirittura d'intesa con i responsabili del suo giornale), ma anche indotto dalla legittima preoccupazione di narrare che cosa deve aspettarsi chi penetra clandestinamente in Svizzera, sebbene il contenuto del suo articolo (agli atti) si sia poi esaurito essenzialmente in giudizi di valore. Tutto ciò posto, la multa di fr. 500.– proposta dal Procuratore pubblico appare eccessiva. Invero l'accusato può considerarsi versare in buone condizioni economiche. D'altro lato però egli ha mostrato di essersi reso conto dell'errore commesso (verbale del 9 febbraio 1999 allegato al rapporto di polizia, pag. 3), sicché per il futuro la prognosi può essere favorevole. Nelle condizioni descritte, tutto ben soppesato, una multa di fr. 250.– appare equanime e adeguata alle circostanze del caso."}