{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-52_2000-08-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59048&nX40_KEY=4933328&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6992777dfdb3585e9f7208534416686c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.08.2000 17.1999.52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.08.2000 17.1999.52"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.08.2000 17.1999.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:44", "Checksum": "cb583a504b996680b0b137ad412a58ae", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.08.2000 17.1999.52\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5. Il Pretore è giunto sostanzialmente alle medesime conclusioni. Ha ritenuto nondimeno che l'illiceità dell'infrazione viene meno di fronte all'esercizio di una facoltà costituzionalmente garantita come il diritto d'informazione correlato alla libertà di stampa. Ora, sapere se in un determinato caso siano date scriminanti extralegali è una questione eminentemente giuridica, che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina con pieno potere cognitivo (art. 288 lett. a CPP). Nell'emanazione del giudizio, comunque sia, essa è vincolata ai fatti accertati in prima sede (art. 295 cpv. 1 CPP), a meno ch'essi risultino viziati di arbitrio (art. 288 lett. c CPP).\na) È data una causa giustificativa non prevista dalla legge qualora un atto illecito costituisca non solo un mezzo necessario e consono per difendere interessi legittimi, ma sia anche la sola via possibile per salvaguardare tali interessi e la sua importanza appaia nettamente inferiore rispetto agli interessi che l'autore intende proteggere (DTF 120 IV 213 consid. 3a con rinvio). I tre requisiti sono cumulativi, sicché la tutela d'interessi legittimi si avvicina allo stato di necessità, soprattutto per quanto attiene al danno imminente e non altrimenti evitabile nel caso concreto (DTF 117 IV 178 consid. 3b). Agisce a tutela di interessi legittimi – per esempio (DTF 117 IV 170) – un apolide senza documenti che, credendo in buona fede di non avere altre possibilità, entra in Svizzera con un passaporto contraffatto allo scopo di preparare il matrimonio con una cittadina svizzera, dalla quale ha già una figlia di un anno e mezzo (“Humanität im Strafrecht”: Schultz in: ZBJV 129/1993 pag. 46 in alto; contra: Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer [ANAG], Coira/Zurigo 1991, pag. 40 seg.).\nb) Nel caso precipuo l'accusato è penetrato in Svizzera, secondo i vincolanti accertamenti del Pretore (l'intenzione è un dato di fatto: DTF 123 IV 156 in fondo, 200 in alto, 205 in alto), “al fine di raccogliere informazioni di prima mano per un servizio giornalistico con oggetto le vicissitudini dei profughi che entrano clandestinamente nel nostro paese” (sentenza impugnata, consid. 4.3). Che risponda a legittimi interessi pubblici far conoscere attraverso organi di stampa le sofferenze patite e le traversie incontrate da persone in fuga da paesi in guerra, pronte per disperazione a violare la frontiera svizzera, è indubbio. Il problema è di sapere se l'illecito commesso dall'accusato fosse, in concreto, un mezzo necessario e consono allo scopo perseguito, costituisse la sola via ragionevolmente praticabile e apparisse di importanza nettamente inferiore per rapporto agli interessi che l'autore intendeva proteggere. Tale apprezzamento comporta una ponderazione di carattere giuridico: non è più pertanto una questione di fatto, bensì di diritto.\nc) Secondo il Pretore “al fine di vivere l'esperienza del profugo direttamente e nella sua interezza (dal contatto con il passatore all'entrata dal buco della rete fino all'espletamento delle formalità di identificazione e al respingimento) non restava al ____________ altra possibilità di mischiarsi ai clandestini, rendendosi credibile ai loro occhi. In questo senso, altri espedienti formalmente legali avrebbero per certo compromesso la percezione immediata dell'esperienza così come era stata concepita dal giornalista. In particolare sarebbe venuto meno il contatto umano diretto con i profughi. La raccolta di informazione tramite interviste agli interessati non avrebbe permesso di ottenere informazioni di prima mano, mentre un eventuale congiungimento al gruppo di clandestini già sul territorio svizzero, dopo aver passato la frontiera regolarmente, oltre che poco credibile agli occhi degli altri ‘compagni di viaggio’, avrebbe potuto essere visto come un aiuto all'entrata illegale, che costituisce un reato di natura più grave rispetto alla semplice entrata” (sentenza, consid. 4.3.1). Quanto alla valutazione degli interessi in gioco, il Pretore ha ritenuto il peso del reato “del tutto trascurabile” per rapporto all'esercizio della libertà di informazione (consid. 4.3.2).\nd) Anzitutto giova premettere che la distinzione tratta dal Procuratore pubblico fra tutela di un interesse legittimo ed esercizio di un diritto legittimo (ricorso, punto 4) non è pertinente. La giurisprudenza sulle cause scriminanti extralegali, cui si è accennato (consid. a), è chiara e non lascia spazio ad altre differenziazioni. Ovvero l'importanza dell'illecito commesso appare nettamente inferiore rispetto agli interessi che l'autore intendeva proteggere, ovvero gli interessi perseguiti non giustificano l'illecito. D'altro lato è vero che in concreto l'interesse legittimo non consisteva – come ha ritenuto il Pretore – nel fatto che l'autore potesse “vivere l'esperienza del profugo nella sua interezza” (sopra, consid. c), bensì nel fatto che l'autore potesse riferire di quanto accade ai clandestini entrati in Svizzera dal momento del fermo fino “respingimento”. L'interesse legittimo, per vero, era quello del pubblico alla debita informazione, non necessariamente quello del giornalista alla sperimentazione personale. Quanto al travaglio e alle peripezie dei profughi su territorio italiano (dall'arrivo nella zona di frontiera all'incontro con il passatore, dal ritrovo a Ponte Chiasso fino al passaggio sotto la rete doganale, dal “respingimento” in Italia fino alla ricerca di nuovi itinerari per entrare clandestinamente in Svizzera), ciò poteva manifestamente essere narrato senza violare l'art. 23 cpv. 1 LDDS."}