{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-52_2000-08-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59048&nX40_KEY=4933328&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6992777dfdb3585e9f7208534416686c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.08.2000 17.1999.52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.08.2000 17.1999.52"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.08.2000 17.1999.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:44", "Checksum": "cb583a504b996680b0b137ad412a58ae", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.08.2000 17.1999.52\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nin diritto: 1. Il Pretore ha esaminato in concreto gli elementi costitutivi dell'art. 23 cpv. 1 LDDS (“entrata illegale”), ravvisando sia quelli oggettivi sia quelli soggettivi (sentenza impugnata, consid. 3). Nondimeno – egli soggiunto – “chi, nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, agisce a tutela di valori degni di protezione si comporta in modo legittimo, anche se con tale comportamento lede valori o interessi di minor importanza, aderendo così a una fattispecie penalmente rilevante” (consid. 4.2). L'imputato è entrato illegalmente in Svizzera – ha continuato il Pretore – “al fine di raccogliere informazioni di prima mano per un servizio giornalistico con oggetto le vicissitudini dei profughi che entrano clandestinamente nel nostro paese. (...) Solo in siffatto modo egli poteva seguire direttamente tutte le vicissitudini di questa gente: dalla procedura di fermo e di identificazione in Svizzera sino al respingimento in Italia, al contatto con le autorità italiane e all'eventuale assegnazione a un centro di residenza italiano” (consid. 4.3). E siccome il giornalista ha agito nel legittimo esercizio della libertà di stampa senza ledere il principio della proporzionalità, commettendo un reato puramente formale e limitando l'infrazione al minimo indispensabile per la tutela di interessi preminenti, l'antigiuridicità del fatto viene meno (consid. 5). Donde l'assoluzione.\n2. Il Procuratore pubblico fa valere nel ricorso che la tutela di interessi legittimi in violazione di una norma penale va riconosciuta solo eccezionalmente, con grande riserbo e in presenza di motivi straordinari. A mente sua la tutela di un interesse legittimo non va confusa con l'esercizio di un diritto legittimo, non potendosi ammettere che un giornalista si lasci coinvolgere in qualsivoglia attività illegale solo per riferire poi sui modi in cui si è attivata la polizia e la giustizia. Né la libertà di stampa garantisce la facoltà di acquisire informazioni trasgredendo norme penali. Nel caso specifico, per di più, difettano i requisiti di necessità e adeguatezza, giacché l'imputato avrebbe potuto assumere le medesime notizie entrando legalmente in Svizzera. Tutt'al più si può rinunciare a procedere per violazione dell'art. 23 LDDS, nell'ipotesi di un “respingimento” immediato, ove si tratti di clandestini con situazione personale difficile o privi di fissa dimora, vista l'impossibilità pratica del perseguimento. Non però nel caso in esame, pur tenendo conto dei motivi che hanno indotto l'imputato a delinquere.\n3. L'art. 23 cpv. 1 quarta frase LDDS (RS 142.20) punisce con la detenzione fino a sei mesi e con la multa sino a fr. 10 000.– “chiunque entra in Svizzera o vi risiede illegalmente”. Nei casi poco gravi si può infliggere anche solo una multa (art. 23 cpv. 1 ultima frase LDDS), che all'indigente potrà poi essere condonata dal Governo cantonale (art. 24 cpv. 2 LDDS). Si può prescindere da ogni pena, inoltre, ove lo straniero sia immediatamente respinto al confine (art. 23 cpv. 3 prima frase LDDS). Nella fattispecie non si può dire che l'interessato sia stato “immediatamente respinto al confine”. È vero ch'egli è stato fermato a poca distanza dalla frontiera, nel pomeriggio stesso di quel 26 gennaio 1999 in cui era entrato illegalmente in Svizzera, ma è anche vero che quando è stato intercettato dalle guardie federali egli aveva ormai percorso, partendo dal varco nella rete presso lo scalo commerciale di Brogeda, quasi un chilometro ed era giunto insieme con i veri clandestini alla prima rotonda di Chiasso (verbale del 9 febbraio 1999, pag. 1 in fondo). Non si può affermare dunque ch'egli sia stato rinviato in Italia subito dopo essere entrato su territorio svizzero (né risulta giurisprudenza pubblicata che permetta di interpretare il termine “immediatamente” dell'art. 23 cpv. 3 prima frase LDDS in senso lato). Un'esenzione da pena per legge – del resto facoltativa e che non va confusa con un'assoluzione – non entra quindi in linea di conto.\n4. Ciò premesso, è indubbio che la fattispecie configura – in ogni modo – un caso poco grave nel senso dell'art. 23 cpv. 1 ultima frase LDDS. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare in effetti che “poco grave” a norma dell'art. 23 cpv. 1 ultima frase LDDS non è solo un caso di minima gravità, ma anche un caso in cui l'insieme dei comportamenti illeciti induca a ravvisare un'infrazione relativamente lieve (DTF 112 IV 121). In concreto, come detto, oggettivamente l'interessato è stato fermato poco lungi dalla frontiera, nel pomeriggio stesso in cui egli era penetrato su suolo svizzero strisciando sotto la rete di confine. Soggettivamente, l'accusato ha agito da sé solo, con l'intenzione di non rimanere in Svizzera più dello stretto necessario per condividere il fermo e la riconsegna dei clandestini alle autorità italiane (sentenza impugnata, consid. 4.3.2). Ciò non poteva ragionevolmente durare a lungo, ove appena si pensi che il gruppo cui egli era si era unito non aveva alcuna guida (il passatore era rimasto in Italia) e mancava di qualsiasi conoscenza del terreno (tant'è che il gruppo camminava lungo la strada), mentre la fascia di confine era notoriamente presidiata – oltre che dalle guardie doganali – da unità dell'esercito. Il fatto che si tratti in concreto di un caso poco grave ancora non significa che alla fattispecie si applichino termini di prescrizione abbreviati (la prescrizione dipende dalla pena comminata per il reato di base: DTF 125 IV 77 consid. 2). Significa che, dandosi il caso, all'autore può essere inflitta anche solo una multa."}