{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-52_2000-08-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59048&nX40_KEY=4933328&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6992777dfdb3585e9f7208534416686c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.08.2000 17.1999.52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.08.2000 17.1999.52"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.08.2000 17.1999.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:44", "Checksum": "cb583a504b996680b0b137ad412a58ae", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.08.2000 17.1999.52\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 3 agosto 1999 presentato dal\n|\n|\nProcuratore generale ___________ in nome del Ministero pubblico del Cantone Ticino, Lugano\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 6 luglio 1999 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nei confronti di |\n____________,\n(patrocinato dall'avv. __________),\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. Il 26 gennaio 1999, verso le ore 15, due guardie federali di confine hanno fermato a Chiasso, in località Brogeda, non molto lontano dalla frontiera di Stato, 16 persone (tra cui una decina di bambini e adolescenti) che camminavano in direzione nord. Accertato che si trattava di stranieri penetrati in Svizzera attraverso la rete di confine con l'Italia, i funzionari hanno fatto trasportare il gruppo al posto di polizia del valico doganale per l'identificazione, la registrazione delle impronte digitali e il “respingimento”. Uno dei fermati, che aveva compilato un formulario dichiarando di chiamarsi __________, cittadino originario del Kosovo nato a Priština il 9 marzo 1966 e residente a __________, è risultato essere in realtà ____________, cittadino italiano, giornalista presso il Corriere della Sera. Su quest'ultima testata è poi apparso, il 28 gennaio 1999, un articolo a tutta pagina (la 5ª) intitolato “Io, clandestino, liberato dagli italiani” con il sottotitolo In Svizzera arrestato dai gendarmi con i kosovari. Espulso, a Ponte Chiasso mi dicono: “Vattene”.\nB. Sentito dalla polizia cantonale il 9 febbraio 1999, ____________ ha spiegato che era sua intenzione, per scrivere l'articolo di giornale, “seguire personalmente il dramma dei profughi di guerra che si raccolgono in provincia di Como ed entrano in Svizzera per chiedere asilo”. Egli era riuscito così, fingendo di essere un kossovaro, a interpellare un passatore, il quale gli aveva chiesto un versamento di Lit. 200 000. Pagata la somma, egli si era visto dare appuntamento nel pomeriggio di quel giorno a Ponte Chiasso, dove già attendeva “una famiglia di profughi con i loro undici figli”. Tutti si erano incamminati poi lungo la strada che segue il confine e, dopo un chilometro circa, il passatore aveva sollevato la rete di confine, introducendoli su territorio svizzero. Se non che, poco dopo, essi erano stati fermati “con modi bruschi” dalle guardie doganali. Ne era seguita la traduzione al posto di polizia, l'identificazione e la riconsegna alle autorità italiane. Il giornalista ha ribadito di essere entrato clandestinamente in Svizzera “soltanto per seguire, come concordato con i capiredattori del (...) giornale, il dramma dei profughi di guerra e dei bambini che attraversano l'Europa in cerca di asilo” (allegato al rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria, del 10 febbraio 1999).\nC. Con decreto dell'8 marzo 1999 il Procuratore pubblico ha posto ____________ in stato di accusa “per essere entrato illegalmente in Svizzera a Chiasso, il 26 gennaio 1999, privo di validi certificati d'identità nonché passando fuori valico, da un buco nella rete di confine”, e ne ha proposto la condanna a una multa di\nfr. 500.–, oltre al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. Al decreto di accusa ____________ ha sollevato opposizione il 22 marzo 1999, sicché gli atti sono stati trasmessi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud. Statuendo il 6 luglio 1999 previo dibattimento, il Pretore ha prosciolto l'imputato dall'accusa e ha posto gli oneri processuali a carico dello Stato.\nD. Contro la sentenza appena citata il Procuratore pubblico è insorto l'8 luglio 1999 con una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 3 agosto 1999, egli chiede che il giudizio predetto sia riformato nel senso di dichiarare l'imputato autore colpevole di entrata illegale e di condannarlo a una multa di fr. 500.–, oltre al pagamento degli oneri processuali. Nelle sue osservazioni del\n1° settembre 1999 ____________ propone di respingere il ricorso, di addebitare le spese allo Stato e di attribuirgli un'equa indennità per ripetibili.\nConsiderando"}