La condanna sarà iscritta nel casellario giudiziale e verrà cancellata una volta trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CP. Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 100.– fr. 700.– sono posti a carico dello Stato. ____________ rifonderà ai ricorrenti fr. 900.– complessivi per ripetibili ridotte. III. Intimazione a: – avv. dott. __________ (per la parte civile); – ____________, – avv. __________ – Ministero pubblico, Lugano; – Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna; – Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona; – Comando della polizia cantonale, Bellinzona.