Una condanna a sei giorni di detenzione, che per altro si situa nella fascia bassa della pena edittale per entrambi i reati, appare congrua. Tale pena va sospesa condizionalmente per due anni, in applicazione dell’art. 41 n. 1 CP, non sussistendo ostacoli alla formulazione di un pronostico favorevole sulla futura condotta del soggetto. 6. Se ne conclude che, nella misura in cui chiedono la condanna dell’imputato per coazione, i ricorrenti ottengono causa vinta. Il gravame è invece inammissibile nella misura in cui i ricorrenti postulano la fissazione della pena a 7 giorni di detenzione cumulati a una multa di fr.