c) Per quel che è della coazione (art. 181 CP), precedente alla violazione di domicilio, giovi considerare che per ottenere quanto voleva l’imputato non si è limitato a minacciare, ma ha anche messo in atto il suo proposito a due riprese, privando i ricorrenti di corrente elettrica, riscaldamento e acqua calda, tanto da costringerli a trasferirsi altrove. E che l’imputato abbia agito con determinazione è dimostrato dal fatto che la seconda volta egli non si è fatto scrupolo di togliere dal quadro i fusibili appena rimessi dall’addetto della società elettrica, diffidando penalmente i ricorrenti dal penetrare nella sua proprietà per ripristinare l’erogazione di corrente.