CCRP, sentenza del 28 aprile 1998 in re P. e coimputati, consid. 22.2c). Nella fattispecie sia l’art. 181 CP (coazione) sia l’art. 186 CP (violazione di domicilio) prevedono le medesime pene, ossia la detenzione o la multa. c) Per quel che è della coazione (art. 181 CP), precedente alla violazione di domicilio, giovi considerare che per ottenere quanto voleva l’imputato non si è limitato a minacciare, ma ha anche messo in atto il suo proposito a due riprese, privando i ricorrenti di corrente elettrica, riscaldamento e acqua calda, tanto da costringerli a trasferirsi altrove.