Dovendosi estendere la condanna anche al reato di coazione (art. 181 CP), la pena deve essere commisurata tenendo conto anche dell’art. 68 n. 1 cpv. 1 CP, secondo cui il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata, ma senza oltrepassare nell’aumento la metà della pena massima comminata. A tal fine occorre dipartirsi dal reato con la pena edittale più elevata (Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2ª edizione, n. 12 ad art. 68; DTF 116 IV 304, 93 IV 10; CCRP, sentenza del 28 aprile 1998 in re P. e coimputati, consid.