Il suo comportamento integra di conseguenza i presupposti della coazione. 5. L’accoglimento del ricorso impone alla Corte di cassazione e di revisione penale di ricommisurare la pena in virtù dell’art. 296 cpv. 1 CPP (cui rinvia l’art. 278 cpv. 2 CPP), tenendo conto che l’imputato non si è reso colpevole soltanto di violazione di domicilio, ma anche di coazione. a) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravita della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: