Non si vede, in tali condizioni, come i querelanti potessero efficacemente impedire che in quel mese di aprile 1998 l’imputato li lasciasse senza corrente, senza acqua calda e senza riscaldamento per svariati giorni quand’anche si fossero rivolti immediatamente al giudice civile, subito dopo avere ricevuto l’ingiunzione del 27 marzo 1998. Agendo come descritto, il querelato ha inteso coartare la volontà dei querelanti allo scopo di ottenere il noto pagamento, e ciò per lo meno nella forma del dolo eventuale. Il suo comportamento integra di conseguenza i presupposti della coazione.