A prescindere dal fatto che per l’incasso delle pigioni e delle spese accessorie impagate il ricorrente avrebbe potuto escutere i conduttori (rispettivamente procedere a norma dell’art. 257d CO), appare escluso che questi ultimi potessero difendersi efficacemente rivolgendosi al giudice civile, ove appena si consideri che l’ingiunzione del ricorrente è stata spedita il 27 marzo 1998 e che il termine di versamento scadeva già il 1° aprile successivo. Anche se i conduttori avessero adito immediatamente il giudice civile, il relativo decreto supercautelare avrebbe dovuto essere intimato al ricorrente per raccomandata, la quale avrebbe potuto essere ritirata all’ufficio postale anche a distanza