Se non che, il 3 aprile 1998 il querelato ha nuovamente levato i fusibili, sicché i conduttori hanno lasciato definitivamente l’abitazione. A prescindere dal fatto che per l’incasso delle pigioni e delle spese accessorie impagate il ricorrente avrebbe potuto escutere i conduttori (rispettivamente procedere a norma dell’art. 257d CO), appare escluso che questi ultimi potessero difendersi efficacemente rivolgendosi al giudice civile, ove appena si consideri che l’ingiunzione del ricorrente è stata spedita il 27 marzo 1998 e che il termine di versamento scadeva già il 1° aprile successivo.