Per quanto concerne infine la somma di fr. 3’000.– versata il 31 marzo 1998, essa è stata definita dai ricorrenti stessi come “acconto” (atti annessi alla querela penale del 6 aprile 1998), senza ulteriore specificazione. 4. Ciò premesso, occorre esaminare come debba essere qualificato giuridicamente l’agire del querelato in base agli accertamenti non arbitrari del primo giudice. Ora, come si è detto, con raccomandata del 27 marzo 1998 costui aveva diffidato i ricorrenti a versare l’importo di fr. 7’440.– entro il 1° aprile 1998, in difetto di che egli li avrebbe lasciati senza corrente elettrica. Constatato che i coniugi si erano limitati a versare fr.