Dato però che i coniugi avrebbero facilmente potuto far ricorso al giudice civile chiedendo l’emanazione di misure cautelari, come ad esempio quella di ordinare al denunciato di astenersi dal mettere in atto o dal ripetere le interruzioni di corrente sotto comminatoria della sanzioni previste dall’art. 292 CP, l’agire di questi non poteva reputarsi una minaccia o un intralcio seri. I denuncianti, del resto, avevano potuto facilmente ripristinare la corrente, dopo la prima interruzione del 1° aprile 1998, facendo intervenire un addetto della ____________. 3.