Il Pretore ha ritenuto che la minaccia di interrompere l’erogazio–ne di corrente elettrica (poi effettivamente attuata) configura bensì un intralcio alla libertà d’agire del conduttore, tanto più durante i mesi invernali, quando il riscaldamento è necessario. Dato però che i coniugi avrebbero facilmente potuto far ricorso al giudice civile chiedendo l’emanazione di misure cautelari, come ad esempio quella di ordinare al denunciato di astenersi dal mettere in atto o dal ripetere le interruzioni di corrente sotto comminatoria della sanzioni previste dall’art. 292 CP, l’agire di questi non poteva reputarsi una minaccia o un intralcio seri.