Determinante è – come detto – la limitazione della libertà della vittima. Il fatto di mettere in atto quanto si è minacciato di compiere nulla giustifica sotto il profilo dell’art. 181 CP: il reato è in effetti perfezionato al momento in cui la vittima ha dovuto cominciare a fare o subire quanto l’agente voleva o, in altre parole, nel momento in cui il ricorso a quel mezzo di pressione ha influito sulla formazione della di lei volontà in modo illecito (DTF 122 IV 324 consid. 1a, 105 IV 122 consid. 2a; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a edizione, 1997, n. 9 ad art. 181 CP; CCRP sentenza del 17 dicembre 1992 in re P., consid.