Considerando in diritto: 1. L’art. 181 CP punisce con la detenzione o con la multa chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, a omettere o a tollerare un atto. Protetta dalla legge è la libertà d’azione della vittima. Non occorre che l’autore abbia agito con proposito illecito, né che abbia raggiunto appieno il proprio scopo, né che la vittima abbia subito tutto il pregiudizio che l’autore intendeva arrecarle. Determinante è – come detto – la limitazione della libertà della vittima.