{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-10-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-51_1999-10-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59045&nX40_KEY=4933345&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "89db91ab132c7a1bed27858e8dee0dba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 19.10.1999 17.1999.51"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 19.10.1999 17.1999.51"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 19.10.1999 17.1999.51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:33:53", "Checksum": "7ba255c457d3abdee6e8724c68379f59", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 19.10.1999 17.1999.51\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\na) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravita della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modo di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata e reiterazione dell’illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l’autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale l‘educazione ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece portata relativa (loc. cit.; v. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second’ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).\nb) Per la sola violazione di domicilio il Pretore aveva limitato la pena a una multa, fissata in fr. 1’000.– (pur senza dati precisi sulla capacità finanziaria dell’imputato: verbale del dibattimento, pag. 3). Dovendosi estendere la condanna anche al reato di coazione (art. 181 CP), la pena deve essere commisurata tenendo conto anche dell’art. 68 n. 1 cpv. 1 CP, secondo cui il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata, ma senza oltrepassare nell’aumento la metà della pena massima comminata. A tal fine occorre dipartirsi dal reato con la pena edittale più elevata (Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2ª edizione, n. 12 ad art. 68; DTF 116 IV 304, 93 IV 10; CCRP, sentenza del 28 aprile 1998 in re P. e coimputati, consid. 22.2c). Nella fattispecie sia l’art. 181 CP (coazione) sia l’art. 186 CP (violazione di domicilio) prevedono le medesime pene, ossia la detenzione o la multa.\nc) Per quel che è della coazione (art. 181 CP), precedente alla violazione di domicilio, giovi considerare che per ottenere quanto voleva l’imputato non si è limitato a minacciare, ma ha anche messo in atto il suo proposito a due riprese, privando i ricorrenti di corrente elettrica, riscaldamento e acqua calda, tanto da costringerli a trasferirsi altrove. E che l’imputato abbia agito con determinazione è dimostrato dal fatto che la seconda volta egli non si è fatto scrupolo di togliere dal quadro i fusibili appena rimessi dall’addetto della società elettrica, diffidando penalmente i ricorrenti dal penetrare nella sua proprietà per ripristinare l’erogazione di corrente. Non minore determinazione l’imputato ha denotato in seguito, quando si è introdotto nella casa locata dai ricorrenti una volta dalla porta principale, dopo avere cambiato il cilindro, e l’altra dalla cantina, facendo anche trasportar via i mobili depositati dai conduttori, all’insaputa di questi ultimi, nel magazzino di una ditta di Losone (sentenza, pag. 3 e 4). Né l’imputato ha mai accennato a un qualsiasi rincrescimento. Si è semplicemente limitato ad ammettere la violazione di domicilio (sentenza, pag. 4 e verbale del processo, pag. 3). Tutto ciò posto, non è possibile infliggere nella fattispecie una semplice multa. Pur considerando a favore dell’imputato l’incensuratezza, la buona condotta fino al compimento dei noti illeciti, il comportamento processuale corretto, il buon grado di integrazione sociale, e – per certi versi – il particolare clima di tensione creatosi con i ricorrenti, una pena privativa della libertà non può essere elusa. Una condanna a sei giorni di detenzione, che per altro si situa nella fascia bassa della pena edittale per entrambi i reati, appare congrua. Tale pena va sospesa condizionalmente per due anni, in applicazione dell’art. 41 n. 1 CP, non sussistendo ostacoli alla formulazione di un pronostico favorevole sulla futura condotta del soggetto.\n6. Se ne conclude che, nella misura in cui chiedono la condanna dell’imputato per coazione, i ricorrenti ottengono causa vinta. Il gravame è invece inammissibile nella misura in cui i ricorrenti postulano la fissazione della pena a 7 giorni di detenzione cumulati a una multa di fr. 1’000.–, non spettando alla parte civile pronunciarsi sulla pena (art. 251 cpv. 2 CPP). Quanto agli oneri processuali, essi vanno a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), la parziale irricevibilità del ricorso non influendo apprezzabilmente al proposito. ____________ ha proposto a torto la reiezione del ricorso. Rifonderà pertanto ai ricorrenti, che hanno dovuto valersi dell’assistenza di un avvocato, un’equa indennità per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l’art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: I. Nella misura in cui è ammissibile, Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:\n1. ____________ è riconosciuto autore colpevole di coazione e di ripetuta violazione di domicilio nei confronti di ____________ e di ____________, compiute nelle circostanze di tempo e di luogo figuranti nel decreto di accusa n. 493/1999 emanato dal Procuratore pubblico il 15 marzo 1999.\n2. In applicazione della pena, ____________ è condannato a sei giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.\n3. La condanna sarà iscritta nel casellario giudiziale e verrà cancellata una volta trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CP."}