{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-10-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-51_1999-10-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59045&nX40_KEY=4933345&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "89db91ab132c7a1bed27858e8dee0dba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 19.10.1999 17.1999.51"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 19.10.1999 17.1999.51"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 19.10.1999 17.1999.51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:33:53", "Checksum": "7ba255c457d3abdee6e8724c68379f59", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 19.10.1999 17.1999.51\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Il Pretore ha ritenuto che la minaccia di interrompere l’erogazio–ne di corrente elettrica (poi effettivamente attuata) configura bensì un intralcio alla libertà d’agire del conduttore, tanto più durante i mesi invernali, quando il riscaldamento è necessario. Dato però che i coniugi avrebbero facilmente potuto far ricorso al giudice civile chiedendo l’emanazione di misure cautelari, come ad esempio quella di ordinare al denunciato di astenersi dal mettere in atto o dal ripetere le interruzioni di corrente sotto comminatoria della sanzioni previste dall’art. 292 CP, l’agire di questi non poteva reputarsi una minaccia o un intralcio seri. I denuncianti, del resto, avevano potuto facilmente ripristinare la corrente, dopo la prima interruzione del 1° aprile 1998, facendo intervenire un addetto della ____________.\n3. Secondo i ricorrenti il Pretore è caduto nell’arbitrio individuando come controparte al contratto di locazione la ____________ SA (mentre in realtà si trattava del querelato), disconoscendo totalmente che già prima della minaccia di togliere la corrente essi si erano rivolti all’Ufficio di conciliazione per cercare un’intesa su tutti i punti della controversia e, infine, trascurando che il versamento dei fr. 3’000.– serviva anche a coprire i costi delle spese accessorie. Per quel che è della prima censura, risulta dal giudizio impugnato che la lettera 27 marzo 1998 della ____________ SA era bensì firmata dal querelato, nella sua veste però di amministratore (consid. 2). La questione non ha per altro importanza, giacché sotto inchiesta è stato posto proprio costui. Quanto al procedimento davanti all’Ufficio di conciliazione, la questione è di sapere se in concreto il comportamento del querelato integri i requisiti della coazione, di modo che tale procedimento non è di alcun rilievo. Per quanto concerne infine la somma di fr. 3’000.– versata il 31 marzo 1998, essa è stata definita dai ricorrenti stessi come “acconto” (atti annessi alla querela penale del 6 aprile 1998), senza ulteriore specificazione.\n4. Ciò premesso, occorre esaminare come debba essere qualificato giuridicamente l’agire del querelato in base agli accertamenti non arbitrari del primo giudice. Ora, come si è detto, con raccomandata del 27 marzo 1998 costui aveva diffidato i ricorrenti a versare l’importo di fr. 7’440.– entro il 1° aprile 1998, in difetto di che egli li avrebbe lasciati senza corrente elettrica. Constatato che i coniugi si erano limitati a versare fr. 3’000.– come “acconto”, il 1° aprile 1998 egli ha tolto dal quadro elettrico che si trova presso la sua abitazione le valvole della casa dei querelanti, i quali hanno dovuto far intervenire un addetto della ____________ per ripristinare l’erogazione di corrente. Se non che, il 3 aprile 1998 il querelato ha nuovamente levato i fusibili, sicché i conduttori hanno lasciato definitivamente l’abitazione. A prescindere dal fatto che per l’incasso delle pigioni e delle spese accessorie impagate il ricorrente avrebbe potuto escutere i conduttori (rispettivamente procedere a norma dell’art. 257d CO), appare escluso che questi ultimi potessero difendersi efficacemente rivolgendosi al giudice civile, ove appena si consideri che l’ingiunzione del ricorrente è stata spedita il 27 marzo 1998 e che il termine di versamento scadeva già il 1° aprile successivo. Anche se i conduttori avessero adito immediatamente il giudice civile, il relativo decreto supercautelare avrebbe dovuto essere intimato al ricorrente per raccomandata, la quale avrebbe potuto essere ritirata all’ufficio postale anche a distanza di una settimana. Certo, alla prima interruzione di corrente i querelanti hanno potuto rimediare facendo intervenire la ____________, ma a quel momento la coazione si era già consumata. Per di più, appena due giorni dopo (il 3 aprile 1998), il ricorrente ha levato di nuovo i fusibili dal quadro, senza che i conduttori potessero più chiamare l’addetto della società elettrica, il ricorrente minacciando di sporgere querela per violazione di domicilio (atti del Ministero pubblico, allegato all’act. 7). Non si vede, in tali condizioni, come i querelanti potessero efficacemente impedire che in quel mese di aprile 1998 l’imputato li lasciasse senza corrente, senza acqua calda e senza riscaldamento per svariati giorni quand’anche si fossero rivolti immediatamente al giudice civile, subito dopo avere ricevuto l’ingiunzione del 27 marzo 1998. Agendo come descritto, il querelato ha inteso coartare la volontà dei querelanti allo scopo di ottenere il noto pagamento, e ciò per lo meno nella forma del dolo eventuale. Il suo comportamento integra di conseguenza i presupposti della coazione.\n5. L’accoglimento del ricorso impone alla Corte di cassazione e di revisione penale di ricommisurare la pena in virtù dell’art. 296 cpv. 1 CPP (cui rinvia l’art. 278 cpv. 2 CPP), tenendo conto che l’imputato non si è reso colpevole soltanto di violazione di domicilio, ma anche di coazione."}