In realtà dal fascicolo processuale si può desumere soltanto che l'amministratore ha compiuto un atto di favoritismo verso un lavoratore che aspettava da tempo il saldo dello stipendio (assumendo il rischio di risponderne civilmente verso la società) e, per converso, una buona dose di disinvoltura da parte del ricorrente, che non si è fatto scrupolo di approfittare dell'occasione. Per l'applicazione dell'art. 160 CP occorre però ben altro, in particolare che la circostanza indiziasse univocamente un reato di __________ (v. Trechsel, op. cit., n. 12 ad art. 160 CP). Le risultanze processuali lasciano qualche perplessità, ma non bastano per trarre una conclusione del genere.