{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-12-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-50_1999-12-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59039&nX40_KEY=4933342&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cb7ed6d7f475e9c5c85dacaa3b8906de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.12.1999 17.1999.50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.12.1999 17.1999.50"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.12.1999 17.1999.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:21:59", "Checksum": "123960ab13207a54e51a0dce3f3a215e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.12.1999 17.1999.50\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5. L'appropriazione indebita è un reato contro il patrimonio, tant'è che l'autore deve avere agito \"per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto\" (art. 138 n. 1 CP). Quale indebito profitto intendesse trarre il ricorrente dalle schede dei clienti e dalle fotocopie delle dispense dell'__________ SA non è stato accertato dal Pretore, che si è limitato a stimare il valore della documentazione in meno di fr. 300.–. A giusta ragione il ricorrente obietta però che tale stima è completamente arbitraria, giacché il Pretore non disponeva di alcun criterio di apprezzamento. Anzi, per quanto riguarda i documenti in questione il Pretore stesso ha rilevato che \"la parte civile non solo non ha fornito elementi utili alla loro valutazione economica, ma nemmeno ha preteso che a seguito di ciò abbia subito danni particolari\" (sentenza, pag. 8 in alto). In applicazione del principio in dubio pro reo non si può dunque escludere che la documentazione avesse non solo un valore inferiore a fr. 300.–, ma addirittura un pregio economico trascurabile. Ciò premesso, non sono dati a divedere gli estremi di un reato patrimoniale. Anche l'appropriazione indebita di elementi di poco valore intravista dal Pretore non trova dunque alcun serio conforto agli atti. Donde il proscioglimento dell'accusato.\n6. L'accoglimento del ricorso comporta l'assoluzione dell'imputato e la conseguente riforma della sentenza pretorile (art. 296 cpv. 1 CPP). Gli oneri processuali di prima sede vanno a carico dello Stato (art. 9 cpv. 4 CP), che rifonderà al ricorrente fr. 1000.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Spese e ripetibili del presente giudizio seguono la medesima sorte (art. 15 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che il ricorrente è prosciolto dalle imputazioni ascrittegli e che la tassa di giustizia di fr. 300.– con le spese di 150.– sono poste a carico dello Stato, il quale rifonderà al ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili. Per quanto riguarda i dissequestri ordinati dal Pretore, la sentenza impugnata rimane invariata.\n2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 700.–\nsono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 800.– per ripetibili. .\n3. Intimazione a:\n– __________;\n– avv. __________;\n– avv. __________);\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\n|\nQuesto giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF). |"}