{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-12-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-50_1999-12-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59039&nX40_KEY=4933342&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cb7ed6d7f475e9c5c85dacaa3b8906de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.12.1999 17.1999.50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.12.1999 17.1999.50"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.12.1999 17.1999.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:21:59", "Checksum": "123960ab13207a54e51a0dce3f3a215e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.12.1999 17.1999.50\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Il ricorrente afferma di avere sollecitato più volte l'amministratore unico __________ perché la __________ SA avesse a corrispondergli almeno parte dello stipendio scaduto. Lo stesso __________ gli aveva proposto così di ritirare le apparecchiature informatiche ed egli non aveva avuto motivo di ritenere che costui non fosse autorizzato a farlo. Certo, l'amministratore unico era stato denunciato da __________, a causa però della mancata consegna di determinate azioni, non per atti di amministrazione infedele. Del resto – prosegue il ricorrente – il fatto di avere ritirato per fr. 1800.– merce che valeva circa fr. 2500.– non denota alcun intento delinquenziale e la circostanza di avere rivenduto le apparecchiature a __________ il giorno stesso dimostra che egli non era interessato al materiale informatico, ma solo a ricuperare parte del suo arretrato. Per di più la chiarezza con la quale la cessione è avvenuta (su carta intestata della società e con firma delle parti) dimostra la trasparenza della transazione e la sua buona fede a norma dell'art. 933 CC. Non sussisterebbero perciò i presupposti oggettivi né soggettivi di una ricettazione.\n3. È pacifico nella fattispecie che il materiale informatico in questione era stato acquistato dall'__________ SA nell'ottobre 1998 per circa fr. 5200.– e che il ricorrente lo ha ritirato per fr. 1800.– sapendo (dopo essersi informato presso la __________) che il valore residuo degli apparecchi era di almeno il 50%. Non è controverso nemmeno ch'egli ha poi alienato le apparecchiature a __________ per complessivi fr. 2800.–, da egli usati per pagare pigioni arretrate. Litigiosa è la consapevolezza del ricorrente circa l'origine illecita del materiale. A tale riguardo il Pretore si è fondato su due elementi: il prezzo di favore offerto al ricorrente da __________ e la circostanza che al ricorrente erano noti i rapporti ormai deteriorati fra l'amministratore unico e l'azionista della ditta. Contrariamente all'opinione del primo giudice, tuttavia, nel caso in esame il primo elemento è di ben poco peso si pensa che il prezzo di favore offerto al ricorrente (circa il 70% del valore effettivo del materiale) non appariva irrisorio al punto da far presumere che l'amministratore unico stesse abusando delle sue facoltà (cfr. Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 12 in fine ad art. 160 con richiami). Tanto meno se si considera il rapido deprezzamento cui è notoriamente soggetto il materiale informatico e tanto meno ancora se si rammenta che nei confronti della ditta il ricorrente vantava pretese salariali incontestate (circa fr. 4000.–), sicché poteva anche supporre che l'amministratore desiderasse in qualche modo venirgli incontro.\nQuanto al fatto che al ricorrente fossero noti i dissidi insorti fra l'amministratore unico e il promotore della ditta, resta da sapere se tali dissidi potessero lasciar presumere illeciti penali. Il fatto è che la sentenza impugnata nulla precisa sulla natura e la portata dei conflitti né accerta che il ricorrente avesse concreti motivi per dubitare circa la legittimità dell'operato di __________. E la transazione debitamente sottoscritta su un foglio di carta intestata della __________ SA non è sicuramente un indizio in tal senso. Diverso sarebbe il caso qualora, per esempio, __________ avesse limitato i poteri di rappresentanza dell'amministratore unico e ciò non potesse essere sfuggito al ricorrente. In realtà dal fascicolo processuale si può desumere soltanto che l'amministratore ha compiuto un atto di favoritismo verso un lavoratore che aspettava da tempo il saldo dello stipendio (assumendo il rischio di risponderne civilmente verso la società) e, per converso, una buona dose di disinvoltura da parte del ricorrente, che non si è fatto scrupolo di approfittare dell'occasione. Per l'applicazione dell'art. 160 CP occorre però ben altro, in particolare che la circostanza indiziasse univocamente un reato di __________ (v. Trechsel, op. cit., n. 12 ad art. 160 CP). Le risultanze processuali lasciano qualche perplessità, ma non bastano per trarre una conclusione del genere. Ne segue che il ricorrente va assolto, quanto meno nel dubbio, dall'accusa di ricettazione.\n4. Per quel che è dell'appropriazione indebita, il ricorrente asserisce che la documentazione rinvenuta negli uffici di Bruno Sassi riguardava essenzialmente la ditta __________ __________ e non apparteneva alla __________ SA. Si tratterebbe di atti che gli erano stati consegnati da __________ nel caso in cui vecchi clienti lo avessero interpellato. Lo stesso __________, del resto, avrebbe ammesso ciò al dibattimento, specificando che era prassi dei dipendenti portare con sé le schede dopo la fine del rapporto di lavoro. Inoltre – egli sottolinea – nella lettera del 4 dicembre 1998 con cui il patrocinatore di __________ ha esteso la denuncia e la richiesta di perquisizione, si lamentava solo la sparizione dei computer, dei monitor e delle stampanti. La documentazione è stata rinvenuta solo durante la perquisizione. Fosse stata rilevante dal punto di vista patrimoniale, il denunciante l'avrebbe menzionata. Infine il ricorrente assevera di non essersi mai ritenuto proprietario della documentazione, che __________ avrebbe potuto esigere in ogni tempo, e fa valere che al momento di portare via tali carte egli era ancora dipendente dell'__________ SA, ciò che esclude la perpetrazione del reato. Per di più – egli conclude – documenti del genere non possono nemmeno essere oggetto di ritenzione (perché non realizzabili), sicché il suo agire non può configurare un reato contro il patrimonio."}