{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-12-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-50_1999-12-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59039&nX40_KEY=4933342&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cb7ed6d7f475e9c5c85dacaa3b8906de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.12.1999 17.1999.50"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.12.1999 17.1999.50"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.12.1999 17.1999.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:21:59", "Checksum": "123960ab13207a54e51a0dce3f3a215e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.12.1999 17.1999.50\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 29 luglio 1999 presentato da\n|\n|\n__________,\n(patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 15 giugno 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei confronti suoi e di\n__________,\n(patrocinato dal lic. iur. __________); |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. La __________ SA, azienda che si occupa di mediazione finanziaria e commerciale, è stata costituita il 15 settembre 1998 su iniziativa di __________, il quale ha affidato la funzione di amministratore unico all'amico __________. Il 1° ottobre 1998 la ditta ha assunto __________ in qualità di consulente finanziario con uno stipendio mensile di fr. 2900.–. Questi ha cessato di lavorare alla fine di dicembre dello stesso anno poiché fino a quel momento aveva ricevuto un solo acconto sullo stipendio, di fr. 2000.–, nell'ottobre del 1998. A suo dire la società avrebbe ancora dovuto versargli lo stipendio di gennaio 1999, non avendolo mai licenziato, per un totale arretrato di fr. 8350.–.\nB. A fine novembre 1998 __________ ha offerto a __________, in deduzione di fr. 1800.– dal debito della ditta nei suoi confronti, due personal computer, due monitor e due stampanti, acquistati dalla __________ SA qualche settimana prima per fr. 5200.–. Prima di accettare la proposta, __________ ha interpellato __________, il quale aveva lavorato tre settimane per la stessa ditta nell'ottobre del 1998, domandandogli se il materiale informatico gli interessava. Sassi ha risposto di sì, di modo che il 28 novembre 1998 __________ e __________ si sono recati nella sede della ditta e hanno portato via gli apparecchi insieme con un tavolino a rotelle. __________ ha prelevato anche talune dispense contenenti direttive sull'attività della ditta e schedari di clienti. Per gli apparecchi informatici __________ ha versato a __________ fr. 1600.– e successivamente altri fr. 1200.– che sono serviti a quest'ultimo per pagare pigioni arretrate.\nC. Con decreti di accusa del 29 marzo 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di appropriazione indebita per essersi impossessati di documentazione appartenente alla ditta (il primo) e del tavolino a rotelle (il primo in correità con il secondo), oltre che di ricettazione, per avere acquistato materiale informatico della __________ SA svenduto illecitamente da __________. In applicazione della pena, egli ha proposto per entrambi la condanna a 5 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni. __________, da parte sua, è stato ritenuto colpevole di amministrazione infedele e nei suoi confronti il Procuratore pubblico ha proposto la pena di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni.\nD. __________ non ha sollevato opposizione al decreto di accusa. Alla proposta di condanna si sono opposti invece __________ e __________, che hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. Statuendo su opposizione, con sentenza del 15 giugno 1999 il Pretore ha confermato l'accusa di ricettazione a carico di __________, derubricando nondimeno la seconda accusa ad appropriazione indebita di elementi patrimoniali di poco valore (per essersi impossessato della documentazione appartenente alla ditta, escluso il tavolino a rotelle, che non gli era mai stato affidato) e riducendo la pena a 4 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni. __________ è stato prosciolto da entrambe le imputazioni.\nE. Contro la sentenza predetta __________ ha inoltrato il 21 giugno 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale, chiedendo nella motivazione scritta del 29 luglio 1999 la sua piena assoluzione e la conseguente riforma della sentenza impugnata. Nelle sue osservazioni dell'11 agosto 1999 il Procuratore pubblico postula il rigetto del ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il Pretore, dopo avere accertato che il materiale informatico ritirato dal ricorrente per fr. 1800.– (due computer, due monitor e due stampanti) era provento di amministrazione infedele a danno della __________ SA (condanna passata in giudicato), ha ritenuto che ciò non potesse sfuggire al ricorrente, il quale sapeva che gli apparecchi erano stati acquistati dalla ditta nell'ottobre del 1998 per circa fr. 5'000.– e che avevano ancora un valore residuo di circa il 50%. Accettando di ritirare per fr. 1800.– beni che valevano almeno fr. 2600.–, tant'è che __________ gli ha poi corrisposto fr. 2800.– (fr. 1600.– più fr. 1200.–), egli si era reso conto di danneggiare la società, onde la ricettazione (art. 160 n. 1 CP). Quanto all'accusa di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP), il primo giudice ha accertato che l'accusato si è impossessato il 28 novembre 1998 di documentazione consegnatagli dal datore di lavoro, documentazione affidata poi a un'amica di __________ a __________ e depositata in seguito negli uffici del medesimo __________, dov'è stata infine sequestrata dalla polizia l'11 gennaio 1999 durante una perquisizione avvenuta su denuncia della società. Posto tuttavia che il valore della documentazione doveva essere inferiore a fr. 300.–, egli ha derubricato il reato ad appropriazione indebita di elementi patrimoniali di poco valore (art. 172ter cpv. 1 CP)."}