per cui non si impone di ritornarvi a questo stadio. Dal momento che entra in considerazione l’applicazione dell’art. 68 n. 1 CP e che già l’esigua multa di fr. 400.–– inflitta dal Procuratore pubblico e confermata dal Pretore si situa ampiamente nei limiti inferiori previsti dalla legge (art. 48 n. 1 CP), non può essere questione di arbitrio. Per concludere la ricorrente ritiene sproporzionato l’ammonimento. Fermo restando che il Pretore non ha ordinato la revoca della sospensione condizionale di 3 anni della pena detentiva di 15 giorni per circolazione in stato di ebrietà concessa con decreto di accusa del Procuratore pubblico di data 15 dicembre 1997 (act.