Orbene, posti i limiti di intervento della Corte di cassazione e di revisione penale di cui si è detto, gli argomenti proposti dalla ricorrente si rivelano per una volta ancora infondati. Intanto un recesso di querela è da escludersi già solo per il fatto che il querelante alla fine della verbalizzazione ha integralmente confermato la querela. Sulla rilevanza della colpa relativamente alle vie di fatto contro la piccola ____________ come pure sulla pretesa reciprocità, rispettivamente della provocazione, riguardo alle ingiurie già si è ampiamente detto in precedenza (consid. 4b e 5), per cui non si impone di ritornarvi a questo stadio.