Per quanto concerne le ingiurie, la ricorrente sostiene dapprima che vi è stato recesso di querela perché nel verbale il querelante ____________ l’aveva confermata solo per l’epiteto proferito alla moglie, ribadisce poi che comunque sarebbero dati gli estremi della reciprocità o, dal momento che aveva ammesso che il querelante non era un ladro, per cui era data la facoltà di mandarla esente da pena o di attenuarla, e conclude chiedendo l’applicazione dell’attenuante specifica della provocazione. Orbene, posti i limiti di intervento della Corte di cassazione e di revisione penale di cui si è detto, gli argomenti proposti dalla ricorrente si rivelano per una volta ancora infondati.