Giusta l’art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. In questo ambito il Pretore fruisce di un ampio apprezzamento, che la Corte di cassazione e di revisione penale può rivedere solo –come il Tribunale federale– per eccesso o per abuso (DTF 121 IV 4 consid. 1a, 120 IV 142 consid. 3a, 70 consid. 2a con richiami).