Riguardo all’errata indicazione dell’attenuante specifica nei quesiti, non risulta che al momento della loro posa l’errore sia stato eccepito, per cui la doglianza è tardiva. Circa la verbalizzazione delle dichiarazioni dibattimentali della ricorrente in merito ai destinatari dell’epiteto “ladro”, a parte il fatto che non vi è norma procedurale alcuna che la impone, la questione verrà trattata nell’ambito delle censure relative all’apprezzamento delle prove. 2. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv.