Diritto di cui ella non si è avvalsa, per cui la censura si rivela infondata. A proposito del tentativo di conciliazione, a parte il fatto che si tratta di una formalità lasciata alla discrezione del Procuratore pubblico, il quale può trasmettere gli atti al giudice di pace se lo ritiene opportuno (art. 180 cpv. 1 CPP), il fatto che sia stato dichiarato decaduto non ha comportato conseguenza alcuna per la ricorrente, non essendo del resto quella l’istanza in cui avvalersi di mezzi di difesa proprio perché lo scopo è semmai quello di conciliare le parti.