Considerando in diritto: 1. La ricorrente si duole dapprima del fatto che aveva potuto prendere conoscenza della querela e leggere gli atti solo dopo l’intimazione del decreto di accusa, essendole in precedenza l’accesso agli atti sempre stato negato in violazione del diritto di essere sentito, così come era stato arbitrariamente dichiarato decaduto il tentativo di conciliazione, per il quale aveva chiesto tempestivamente e validamente il rinvio. Ella lamenta poi un errore nella posa dei quesiti nella misura in cui è indicata l’attenuante specifica dell’art. 64 cpv. 2 CP invece dell’invocato cpv.