in via ancora ulteriormente subordinata il rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio nel merito o per una nuova commisurazione della pena; infine, in ogni caso, che non sia dato luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena detentiva precedente, che non venga pronunciato l’ammonimento e che l’eventuale condanna per contravvenzione non venga iscritta a casellario giudiziale. Sia il Procuratore pubblico che il denunciante, con scritti del 10 e rispettivamente del 20 agosto 1999, hanno postulato la reiezione del gravame. Considerando in diritto: