{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-09-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-49_1999-09-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59036&nX40_KEY=4933347&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c77856b299cf39ff152716af5a3d6c73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.1999 17.1999.49"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.1999 17.1999.49"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.1999 17.1999.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:30:32", "Checksum": "a54cb962acd2b0bd589a1a78750f003d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.1999 17.1999.49\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. Giusta l’art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. In questo ambito il Pretore fruisce di un ampio apprezzamento, che la Corte di cassazione e di revisione penale può rivedere solo –come il Tribunale federale– per eccesso o per abuso (DTF 121 IV 4 consid. 1a, 120 IV 142 consid. 3a, 70 consid. 2a con richiami). Nel caso in esame il Pretore ha confermato la pena pecuniaria proposta dal Procuratore pubblico rilevando che la colpa dell’accusata non è sicuramente lieve, posto che se l’era presa con una bambina di 4 anni, del tutto innocente e estranea ai suoi rapporti con la di lei madre. A ciò si aggiungeva che, dopo aver spintonato la bimba, aveva insultato tutta la famiglia ____________. Secondo la ricorrente il Pretore non ha minimamente indagato sulla sua situazione personale ed economica e ha ritenuto arbitrariamente la colpa in relazione alle vie di fatto non lieve, per cui si imporrebbe perlomeno una drastica riduzione della pena. Per quanto concerne le ingiurie, la ricorrente sostiene dapprima che vi è stato recesso di querela perché nel verbale il querelante ____________ l’aveva confermata solo per l’epiteto proferito alla moglie, ribadisce poi che comunque sarebbero dati gli estremi della reciprocità o, dal momento che aveva ammesso che il querelante non era un ladro, per cui era data la facoltà di mandarla esente da pena o di attenuarla, e conclude chiedendo l’applicazione dell’attenuante specifica della provocazione. Orbene, posti i limiti di intervento della Corte di cassazione e di revisione penale di cui si è detto, gli argomenti proposti dalla ricorrente si rivelano per una volta ancora infondati. Intanto un recesso di querela è da escludersi già solo per il fatto che il querelante alla fine della verbalizzazione ha integralmente confermato la querela. Sulla rilevanza della colpa relativamente alle vie di fatto contro la piccola ____________ come pure sulla pretesa reciprocità, rispettivamente della provocazione, riguardo alle ingiurie già si è ampiamente detto in precedenza (consid. 4b e 5), per cui non si impone di ritornarvi a questo stadio. Dal momento che entra in considerazione l’applicazione dell’art. 68 n. 1 CP e che già l’esigua multa di fr. 400.–– inflitta dal Procuratore pubblico e confermata dal Pretore si situa ampiamente nei limiti inferiori previsti dalla legge (art. 48 n. 1 CP), non può essere questione di arbitrio. Per concludere la ricorrente ritiene sproporzionato l’ammonimento. Fermo restando che il Pretore non ha ordinato la revoca della sospensione condizionale di 3 anni della pena detentiva di 15 giorni per circolazione in stato di ebrietà concessa con decreto di accusa del Procuratore pubblico di data 15 dicembre 1997 (act. 8), una misura suppletiva si imponeva (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2a edizione, 1977, n. 57 ad art. 41 CP). Optando per l’ammonimento il primo giudice non ha violato il diritto federale né ha abusato del proprio ampio potere di apprezzamento.\n7. La reiezione integrale del ricorso, manifestamente infondato, comporta il carico degli oneri processuali secondo la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l’art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 800.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 900.–\nsono a carico della ricorrente.\n3. Intimazione a:\n– ____________,\n– avv. ____________;\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4;\n– ____________,\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\n|\nQuesto giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF). |"}