{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-09-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-49_1999-09-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59036&nX40_KEY=4933347&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c77856b299cf39ff152716af5a3d6c73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.1999 17.1999.49"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.1999 17.1999.49"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.1999 17.1999.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:30:32", "Checksum": "a54cb962acd2b0bd589a1a78750f003d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.1999 17.1999.49\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) La ricorrente assevera di avere chiaramente deposto all’udienza di avere dato della ladra solo a ____________ e non a ____________ e rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto della ritrattazione. Essa asserisce inoltre che il giudice non ha esaminato il fatto che le ingiurie erano state provocate dall’esagerato e ingiustificato insorgere di ____________ a seguito della leggera spinta data alla figlia ____________. Nuovamente il ricorso si rivela irricevibile. In effetti la ricorrente non spende parola alcuna riguardo alle dichiarazioni rese dalla teste, la quale al dibattimento ha ripetutamente specificato –peraltro esplicitamente anche su domanda del patrocinatore della ricorrente– che l’epiteto era stato proferito non solo nei confronti di ____________, ma di tutta la famiglia (sentenza, consid. 2). Che poi ____________ sia insorta in modo esagerato e ingiustificato dopo la leggera spinta data dalla querelata a ____________ non trova riscontro alcuno in sentenza, la stessa teste avendo dichiarato che la madre era solo intervenuta in difesa della figlia, invitandola a non toccarla.\n5. L’art. 126 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, con l’arresto o con la multa chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute. Già si è visto che secondo gli accertamenti non arbitrari del Pretore (consid. 3) la ricorrente aveva dato una spinta alla piccola ____________ –allora di 4 anni– facendola finire con la spalla o con il braccio contro lo stipite della porta del locale adibito a deposito delle biciclette. La ricorrente asserisce che era perfettamente normale che, visti i reclami di diversi inquilini presso l’amministrazione, quale portinaia avesse a intervenire per sgomberare il locale dalla presenza dei bambini come pure logico, usuale, proporzionato e socialmente ammissibile fosse che, fattili uscire dal locale e spenta la luce, trovando ancora una bimba sulla soglia, le avesse dato una leggera spinta per allontanarla del tutto e per poter chiudere il locale. Ella rileva inoltre di avere unicamente riportato un po’ di ordine e di non avere maltrattato ____________, per cui difetta il requisito soggettivo dell’intenzionalità. A torto. Premesso che la ricorrente inserisce nuovamente circostanze di fatto non risultanti né dal giudizio né dagli atti (ad esempio “... forse è proprio per la giovane età di ____________ che ella non era ancora uscita del tutto dal locale delle biciclette, a differenza degli altri bambini ...: ricorso pag. 10), va ricordato che ____________ era in tenera età, che evidentemente non poteva essere consapevole di stare facendo qualcosa che magari il regolamento del complesso o l’amministrazione non permetteva, e che, pertanto, sicuramente non può essere questione di “correzione” nei suoi confronti, non avendo ella dato adito alcuno né in precedenza né per il fatto di trovarsi sull’uscio del locale ad un intervento in tal senso. Del resto la ricorrente neppure spiega perché, per allontanarla da quel luogo, fosse necessaria una spinta tale da mandarla a urtare lo stipite della porta, e non, semplicemente, di prenderla per la mano e portarla dalla madre. Ciò posto, l’intervento di cui si è detto ha sicuramente ecceduto quanto si presume tollerabile secondo l’uso corrente e le abitudini sociali (DTF 117 IV 17, consid. 2a cc). Alla ricorrente si deve inoltre addebitare di avere realizzato le vie di fatto per lo meno nella forma del dolo eventuale, non potendo seriamente mettere in dubbio che spintonando da persona adulta una piccola di 4 anni la mandasse a finire contro lo stipite della porta."}