{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-09-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-49_1999-09-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59036&nX40_KEY=4933347&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c77856b299cf39ff152716af5a3d6c73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.1999 17.1999.49"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.1999 17.1999.49"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.1999 17.1999.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:30:32", "Checksum": "a54cb962acd2b0bd589a1a78750f003d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.1999 17.1999.49\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP; Rapporto della Commissione speciale per l’esame del CPP del 9 novembre 1994, pag. 83 segg.). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario, ossia lesivo dell’art. 4 Cost., non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b, 119 Ia 32 consid. 3, 117 Ia 139 consid. 2c con richiami; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 1b).\n3. a) Per quanto concerne l’accusa di lesione semplici nei confronti di ____________, il Pretore, fondandosi sulla deposizione resa in sede di istruttoria e al dibattimento dalla teste ____________, ha accertato che la querelata aveva spintonato la piccola fino a farle urtare con la spalla o con il braccio lo stipite della porta, senza tuttavia farla cadere. Seppure il certificato medico allestito il giorno successivo attestava una contusione sternale e una piccola escoriazione, in ossequio al principio in dubio pro reo il primo giudice, visto quanto dichiarato dalla teste, ha ritenuto che non vi fosse prova sufficiente della sussistenza di una relazione di causa tra la diagnosi del medico e i fatti oggetto del procedimento. Esclusa pertanto la sussistenza del reato di lesioni semplici, il Pretore ha qualificato l’agire della querelata quale vie di fatto (sentenza, consid. 5).\nb) La ricorrente assevera che il Pretore è incorso in un chiaro e inaccettabile arbitrio nell’accertamento dei fatti, risultante da una lettura inammissibilmente distorta della testimonianza di ____________ e delle emergenze istruttorie. In effetti, la teste non aveva mai dichiarato che ella aveva colpito la piccola ____________, anzi lo aveva escluso, bensì solo che l’aveva spinta, finanche leggermente. Nel giudizio impugnato, invece, il primo giudice ha più volte insistito sul fatto che, contrariamente al vero, ____________ era stata colpita. Dopo avere riportato ampi stralci del verbale della teste, evidenziando e richiamando le parti che il Pretore ha omesso di menzionare, la ricorrente descrive i fatti come, secondo lei, sarebbe stato corretto, concludendo che ella, in sostanza, aveva spinto sulla spalla uno dei bimbi che giocavano, in dispetto del regolamento, alle nove di sera, nel locale delle biciclette, e ciò mentre li faceva uscire e provvedeva alla chiusura per evitare ulteriori reclami degli inquilini. Orbene, visti gli argomenti proposti dalla ricorrente in questa sede, giova dapprima evidenziare che la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare, comunque sia, che per incorrere nell’annullamento una sentenza deve essere arbitraria –o anche solo erronea, ove l’autorità di ricorso sia munita di pieno potere cognitivo– nel suo esito, non soltanto nella motivazione (DTF 117 Ia 139 consid. 2c con rinvii). Ed è proprio nell’esito che il giudizio del Pretore regge alle innumerevoli censure sollevate nel gravame, le quali, a ben vedere, si rivelano essenzialmente appellatorie e pertanto irricevibili. Sui fatti determinanti la teste ha in effetti dichiarato (sentenza, consid. 2) che la querelata, giunta nel cortile del complesso perché da lei chiamata per la presenza di vespe nell’apparta-mento, aveva notato dei bambini nel locale adibito a deposito delle biciclette. Da momento che in precedenza alcuni inquilini avevano chiesto all’amministrazione di impedire il gioco nel cortile, si era arrabbiata e aveva iniziato a gridare. Entrata nel locale, aveva spento la luce, e, mentre si apprestava a uscire, nelle vicinanze della porta aveva notato la presenza della piccola ____________. Seppure abbastanza da lontano, (n.d.r. la teste) aveva visto la querelata spingere la bimba, senza farla cadere, facendole urtare con il braccio o con la spalla lo stipite della porta. Come risulta ulteriormente dal giudizio impugnato, la teste è apparsa estremamente lucida, precisa e soprattutto distaccata dai motivi all’origine della disputa, in particolare dalle cause che hanno condotto alla rottura dei rapporti tra le due famiglie, dimostrando di non prendere parte né per gli uni né per gli altri (consid. 2 all’inizio). A ben vedere, la ricorrente si limita, in questa sede, da un lato a tentare di fare apparire prevenuto nei suoi confronti il Pretore, dall’altro a cercare di minimizzare quanto successo, disquisendo su dettagli quali la differenza tra spintonare e colpire, o, ancora, a descrivere i fatti a modo suo e inserendo dettagli a suo favore che neppure risultano dagli atti (ad esempio che la piccola ____________ avrebbe “perso leggermente l’equilibrio e toccato di striscio con la spalla o con il braccio lo stipite della porta”: ricorso pag. 7, consid. 6). Fatte queste premesse, non si vede come possa essere ritenuto arbitrario il giudizio del Pretore. Tanto più che la ricorrente nemmeno dimostra che egli abbia completamente travisato o modificato la descrizione di quanto accaduto fornito da una teste disinteressata e non coinvolta nelle beghe personali tra le due famiglie.\n4. a) Fondandosi sulla deposizione della teste __________, il Pretore ha confermato l’imputazione di ingiuria, nella misura in cui l’epiteto “ladro” era diretto all’intera famiglia ____________, essendo in particolare il marito __________ completamente estraneo alla vicenda delle ore di lavoro asseritamente gonfiate dalla moglie ____________ (sentenza, consid. 4)."}