{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-09-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-49_1999-09-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59036&nX40_KEY=4933347&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c77856b299cf39ff152716af5a3d6c73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.1999 17.1999.49"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.1999 17.1999.49"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.1999 17.1999.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:30:32", "Checksum": "a54cb962acd2b0bd589a1a78750f003d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.1999 17.1999.49\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di\ncassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 30 luglio 1999 di\n|\n|\n__________,\n(patrocinata dall’avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza 22 giugno 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4. |\nEsaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. __________ è portinaia del complesso Residenza __________ a __________. L’incarico le è stato affidato dalla ditta __________, che si occupa dell’ammini-strazione. La famiglia __________, composta da __________, __________ e dalla figlia __________, abita nel blocco A del complesso. Da dicembre 1997 a giugno 1998 __________ ha funto da aiuto portinaia, subordinata a __________, su incarico dell’ammini-strazione. Il rapporto di collaborazione è stato interrotto perché, secondo le indicazioni fornite da ____________, ____________ avrebbe gonfiato le ore di lavoro. A seguito di questo fatto i rapporti tra le famiglie ____________ e ____________ sono pessimi.\nL’11 agosto 1998 ____________ ha sporto querela penale contro ____________. A suo dire il giorno 8 agosto 1998, la querelata, uscendo dal blocco ove abita e dirigendosi verso il blocco B, era passata accanto alla figlia ____________ e le aveva dato un colpo violento al torace, facendola cadere a terra. Dopo di che si era avvicinata a ____________, che stava conversando con degli altri inquilini, tacciandola di ladra e indirizzando lo stesso epiteto a tutta la famiglia ____________ (act. 1).\nB. Con decreto di accusa del 29 marzo 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto ____________ colpevole di lesioni semplici e di ingiuria e ne ha proposto la condanna ad una multa di fr. 400.–. Inoltre egli non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione inflitta il 15 dicembre 1997, ma ha formalmente ammonito l’accusata ai sensi dell’art. 41 n. 3 CP (act. 9). Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 22 giugno 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha condannato ____________ ad una multa di fr. 400.– per vie di fatto e ingiuria, confermando per il resto il decreto di accusa.\nC. Contro il giudizio del Pretore ____________ ha inoltrato la dichiarazione di ricorso per cassazione il 22 giugno 1999. Nella motivazione scritta del 30 luglio 1999 ella ha chiesto: in via principale il proscioglimento da ogni imputazione; in via subordinata il proscioglimento dall’imputazione di vie di fatto e la non punibilità, subordinatamente l’esenzione da pena, o ancora più subordinatamente la condanna a una multa di fr. 30.– per ingiuria; in via ulteriormente subordinata la riduzione della pena comminata ad una multa di fr. 50.–; in via ancora ulteriormente subordinata il rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio nel merito o per una nuova commisurazione della pena; infine, in ogni caso, che non sia dato luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena detentiva precedente, che non venga pronunciato l’ammonimento e che l’eventuale condanna per contravvenzione non venga iscritta a casellario giudiziale. Sia il Procuratore pubblico che il denunciante, con scritti del 10 e rispettivamente del 20 agosto 1999, hanno postulato la reiezione del gravame.\nConsiderando\nin diritto: 1. La ricorrente si duole dapprima del fatto che aveva potuto prendere conoscenza della querela e leggere gli atti solo dopo l’intimazione del decreto di accusa, essendole in precedenza l’accesso agli atti sempre stato negato in violazione del diritto di essere sentito, così come era stato arbitrariamente dichiarato decaduto il tentativo di conciliazione, per il quale aveva chiesto tempestivamente e validamente il rinvio. Ella lamenta poi un errore nella posa dei quesiti nella misura in cui è indicata l’attenuante specifica dell’art. 64 cpv. 2 CP invece dell’invocato cpv. 3. Infine eccepisce la mancata indicazione a verbale delle proprie dichiarazioni, in particolare della precisazione che l’epiteto ladra era diretto a ____________, ma non al querelante ____________. Per quanto concerne la prima doglianza si rileva che in occasione della stesura del verbale 24 gennaio 1999 (act. 4) la ricorrente era stata informata della querela sporta nei suo confronti l’11 agosto 1998 e che dagli atti istruttori non risulta nessuna richiesta di accesso ad essi né tantomeno un rifiuto in tal senso. Non solo. In quel contesto la ricorrente è stata espressamente edotta della facoltà di chiedere di essere interrogata dal Procuratore pubblico, qualora ciò non fosse già avvenuto. Diritto di cui ella non si è avvalsa, per cui la censura si rivela infondata. A proposito del tentativo di conciliazione, a parte il fatto che si tratta di una formalità lasciata alla discrezione del Procuratore pubblico, il quale può trasmettere gli atti al giudice di pace se lo ritiene opportuno (art. 180 cpv. 1 CPP), il fatto che sia stato dichiarato decaduto non ha comportato conseguenza alcuna per la ricorrente, non essendo del resto quella l’istanza in cui avvalersi di mezzi di difesa proprio perché lo scopo è semmai quello di conciliare le parti. Riguardo all’errata indicazione dell’attenuante specifica nei quesiti, non risulta che al momento della loro posa l’errore sia stato eccepito, per cui la doglianza è tardiva. Circa la verbalizzazione delle dichiarazioni dibattimentali della ricorrente in merito ai destinatari dell’epiteto “ladro”, a parte il fatto che non vi è norma procedurale alcuna che la impone, la questione verrà trattata nell’ambito delle censure relative all’apprezzamento delle prove.\n"}