Il rilievo non è serio. Un soggetto (come il ricorrente) che non soltanto ha delinquito in modo grave spacciando droga poco dopo essere giunto in Svizzera come richiedente l’asilo, ma che successivamente, ossia il 31 gennaio 1999, ha varcato illegalmente il confine svizzero nonostante il preteso suo attaccamento alla famiglia, di cui peraltro nemmeno ha più avuto notizie (sentenza pag. 7), e che non ha manifestato alcun pentimento per l’illecito compiuto, non poteva ragionevolmente attendersi ulteriore clemenza, segnatamente non poteva pretendere che il primo giudice formulasse pronostico favorevole sulla sua futura condotta, contenendo ulteriormente la pena a suo carico.