Richiamando la sentenza DTF 118 IV 337, egli fa però carico al primo giudice di non essersi sforzato a contenere ulteriormente la pena, in modo da creare i presupposti per la sospensione condizionale della stessa ex art. 41 n.1 CP. A suo giudizio, una condanna non superiore ai 18 mesi di detenzione sarebbe giustificata dalle concrete probabilità di reinserimento nella società, dall’ intenzione di ricongiungersi con la famiglia che, verosimilmente, lo sta aspettando in Albania (moglie ventunenne e figlio di poco più di un anno) e dall’intenzione di ricominciare una nuova esistenza. Il rilievo non è serio.