Egli l’ha però ridotta a 22 mesi di detenzione, per tenere conto – oltre del minor quantitativo spacciato rispetto all’atto di accusa – della vita anteriore non facile e dell’incensuretezza dell’accusato (sentenza, pag. 10 e 11) c) Il ricorrente non contesta la condanna a 22 mesi di detenzione come tale e a giusta ragione. Nell’infliggere tale sanzione, il primo giudice ha avuto corretta nozione degli art. 63 e 68 CP e non ha abusato del proprio potere di apprezzamento.