Il fatto poi che – sempre secondo la prima Corte – lo spaccio avveniva in un parco di giochi per bambini, denota pure sfrontatezza. Richiamate alcune sentenze emanate dalle Corti ticinesi in casi analoghi, il primo giudice ha rilevato che, di per sé, la pena proposta dal Procuratore pubblico (2 anni di detenzione) risulterebbe per principio adeguata. Egli l’ha però ridotta a 22 mesi di detenzione, per tenere conto – oltre del minor quantitativo spacciato rispetto all’atto di accusa – della vita anteriore non facile e dell’incensuretezza dell’accusato (sentenza, pag. 10 e 11) c) Il ricorrente non contesta la condanna a 22 mesi di detenzione come tale e a giusta ragione.