nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite a tal punto da cadere nell’eccesso o nell’abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami). b) Nel condannare il ricorrente a 22 mesi di detenzione da espiare, il presidente della Corte delle assise correzionali ha anzitutto rilevato che, sebbene l’entrata illegale sia un delitto, ben più grave è il traffico di droga pesante messo in atto al solo scopo di lucro e poco dopo l’arrivo in Svizzera e l’accoglienza presso il centro per richiedenti l’asilo.