a) Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l’importanza di ogni fattore ad essa preposto ex art. 63 CP. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l’autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l’appli-cazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.