La natura appellatoria e quindi inammissibile delle singole critiche è così palese, da non richiedere ulteriore disamina. 4. Il ricorrente si duole infine della pena irrogatagli, rimproverando al presidente della Corte di assise di non avere correttamente valutato gli elementi che, unanimemente, vanno nella direzione di una pena sospesa condizionalmente. a) Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l’importanza di ogni fattore ad essa preposto ex art. 63 CP.