Tenendo conto quindi di 7, rispettivamente 8 acquisti, l’arco di tempo che entra in considerazione – sempre secondo il primo giudice – si riduce a 30–40 giorni. Tale conclusione – fondata sui soli dati certi riferiti dal soggetto che ha indicato nel ricorrente il suo fornitore di droga – non è affatto arbitraria. Essa costituisce semmai addirittura la soluzione più favorevole al prevenuto, ove si consideri che nel determinare il quantitativo di droga venduta, la Corte di merito si è dimostrata prudente; richiamato il verbale del 10 marzo 1999 davanti al Procuratore pubblico (act.