Non è pertanto possibile rimproverare alla Corte di merito di essere caduta nell’arbitrio, ossia di avere errato manifestamente, nel non considerare importante la mancata identificazione nella persona del ricorrente da parte degli agenti di polizia impegnati nell’operazione del 21 agosto 1998. Invero, il ricorrente fa altresì valere che non soltanto nessuna impronta è stata trovata sui sacchetti minigrip gettati dallo sconosciuto inseguito dalla polizia, ma che addirittura –contrariamente a quanto affermato dal primo giudice– una prova del genere non è nemmeno stata esperita.