riferito di avere avuto modo di vederlo; soggiunge inoltre che sui sacchetti di droga gettati dal fuggiasco durante il noto inseguimento non siano state riscontrate impronte digitali compatibili con le sue. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all’arbitrio (art. 288 lett. c CPP). L’accertamento può essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid.