{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-09-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-48_1999-09-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59033&nX40_KEY=4711482&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7e35550d1e5cbfa3cbcb36a41c209c26"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["17.1999.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.09.1999 17.1999.48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.09.1999 17.1999.48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.09.1999 17.1999.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:52:41", "Checksum": "1826f017f4a7747f3a8e7acc9e1158fc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.09.1999 17.1999.48\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Nel condannare il ricorrente a 22 mesi di detenzione da espiare, il presidente della Corte delle assise correzionali ha anzitutto rilevato che, sebbene l’entrata illegale sia un delitto, ben più grave è il traffico di droga pesante messo in atto al solo scopo di lucro e poco dopo l’arrivo in Svizzera e l’accoglienza presso il centro per richiedenti l’asilo. Il fatto poi che – sempre secondo la prima Corte – lo spaccio avveniva in un parco di giochi per bambini, denota pure sfrontatezza. Richiamate alcune sentenze emanate dalle Corti ticinesi in casi analoghi, il primo giudice ha rilevato che, di per sé, la pena proposta dal Procuratore pubblico (2 anni di detenzione) risulterebbe per principio adeguata. Egli l’ha però ridotta a 22 mesi di detenzione, per tenere conto – oltre del minor quantitativo spacciato rispetto all’atto di accusa – della vita anteriore non facile e dell’incensuretezza dell’accusato (sentenza, pag. 10 e 11)\nc) Il ricorrente non contesta la condanna a 22 mesi di detenzione come tale e a giusta ragione. Nell’infliggere tale sanzione, il primo giudice ha avuto corretta nozione degli art. 63 e 68 CP e non ha abusato del proprio potere di apprezzamento. Richiamando la sentenza DTF 118 IV 337, egli fa però carico al primo giudice di non essersi sforzato a contenere ulteriormente la pena, in modo da creare i presupposti per la sospensione condizionale della stessa ex art. 41 n.1 CP. A suo giudizio, una condanna non superiore ai 18 mesi di detenzione sarebbe giustificata dalle concrete probabilità di reinserimento nella società, dall’ intenzione di ricongiungersi con la famiglia che, verosimilmente, lo sta aspettando in Albania (moglie ventunenne e figlio di poco più di un anno) e dall’intenzione di ricominciare una nuova esistenza. Il rilievo non è serio. Un soggetto (come il ricorrente) che non soltanto ha delinquito in modo grave spacciando droga poco dopo essere giunto in Svizzera come richiedente l’asilo, ma che successivamente, ossia il 31 gennaio 1999, ha varcato illegalmente il confine svizzero nonostante il preteso suo attaccamento alla famiglia, di cui peraltro nemmeno ha più avuto notizie (sentenza pag. 7), e che non ha manifestato alcun pentimento per l’illecito compiuto, non poteva ragionevolmente attendersi ulteriore clemenza, segnatamente non poteva pretendere che il primo giudice formulasse pronostico favorevole sulla sua futura condotta, contenendo ulteriormente la pena a suo carico. Il richiamo alla citata sentenza del Tribunale federale risulta pertanto infruttuoso.\n5. Discende che nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato, senza ulteriori formalità, ossia in applicazione mutatis mutandis dell’art. 291 cpv. 1 CPP, che consente alla Corte di cassazione e di revisione penale di respingere con motivazione sommaria gravami manifestamente inammissibili o infondati. Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP).\nPer queste ragioni,\nrichiamata per le spese la LTG\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 700.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 800.–\nsono posti a carico del ricorrente.\n3. Intimazione a:\n– _____________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– lic.iur. __________;\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Presidente della Corte delle Assise correzionali di Lugano;\n– Comando della polizia cantonale, 6500 Bellinzona;\n– Dipartimento delle Istituzioni, Casellario, 6500 Bellinzona;\n– Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio esecuzioni pene e misure, CP 238, 6807 Taverne;\n– Ufficio giuridico della circolazione stradale, 6528 Camorino;\n– Dipartimento delle opere sociali, 6500 Bellinzona;\n– Ufficio cantonale degli stranieri, 6500 Bellinzona;\n– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– Ministero pubblico della confederazione, 3000 Berna;\n– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3000 Berna.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario"}